Il cittadino che inciampa e cade in strada, mentre sta camminando su un marciapiede dissestato può chiedere i danni al Comune?
Una sentenza del Tribunale di Palermo risponde alla questione del risarcimento danni in caso di caduta provocata da un marciapiede rotto. Vediamo chi avrà ragione, il cittadino infortunato o il Comune.
Le strade italiane non sono il massimo della perfezione soprattutto in alcune regioni e Comuni. Tra buche e dissesti bisogna guardare sempre in terra o si rischia un volo eclatante. I pedoni ma anche gli automobilisti corrono il pericolo di cadere o provocare danni all’auto a causa di una manutenzione stradale alquanto discutibile. Qualche tempo fa ha fatto il giro del web una foto di un cartello appeso sul retro di una macchina. “Non sono ubriaco, sto solo cercando di evitare le buche”.
Chi cammina, invece, sembra uno sciatore dovendo fare lo slalom sul marciapiede. Se si dovesse cadere a causa delle condizioni dissestate del manto stradale riportando delle ferite chi pagherebbe i danni? Il Tribunale di Palermo non ha dubbi, gli enti pubblici proprietari della strada sono responsabili di eventuali infortuni occorsi ai pedoni per i dissesti del marciapiede.
La sentenza di riferimento risale al 14 maggio 2024. I giudici hanno affermato la sussistenza della responsabilità dell’ente pubblico per i danni subiti da un pedone a causa di un marciapiede dissestato. Il Comune di Palermo, dunque, è costretto a risarcire i danni ad una passante inciampata in un buca mentre camminava sul marciapiede.
Cadere sull’asfalto significa riportare ferite fisiche anche importanti. Slogature alle caviglie che richiedono fisioterapie, braccia rotte con conseguente ingessatura e assenza dal lavoro per malattia, ematomi o tagli sul volto che necessitano di cure mediche. Se il danno è stato causato da una buca o una parte dissestata del marciapiede, allora il Comune dovrà procedere con il risarcimento. Nel caso analizzato dal Tribunale di Palermo la signora inciampata nella buca ha sbattuto contro un albero riportando diverse lesioni.
I giudici hanno revisionato la normativa, richiesto il rapporto di custodia tra il proprietario – ossia il Comune – e il bene – il marciapiede – da cui è scaturito il danno e attestato come la Legge non richieda la verifica della sussistenza della colpevolezza del custode. Basta provare il rapporto di custodia per associare la responsabilità al custode stesso. In più sul Comune grava l’obbligo di manutenzionare le strade. Di conseguenza, il Tribunale ha acconsentito alla richiesta di risarcimento danni.
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