Come funziona il Fondo di solidarietà Gasparrini, legato alla sospensione delle rate del mutuo: a chi spetta, in quali casi, requisiti e dettagli
Quando si parla dei mutui, si fa riferimento ad una tematica particolarmente importante e che coinvolge un grosso numero di persone. I mutui sono diversi, variano per durata che, generalmente, risulta essere lunga, oscillando da un minimo di quattro sino ad un massimo di quarant’anni.
Come i più attenti sapranno, si può parlare di mutuo a tasso fisso o variabile, con le relative differenze, ma la tematica desta attenzione poiché ci si trova in un periodo complicato, con l’inflazione ed una situazione di crisi economica, con molti italiani alle prese con momenti di difficoltà. Proprio a tal riguardo, rilevante è presenza del Fondo Gasparrini, ovvero un fondo di solidarietà che è stato istituito nel 2007 e di cui si è iniziato a parlare con maggior frequenza in relazione alle difficoltà causate dalla pandemia.
La premessa, poi più avanti approfondita, è che vi sono dei requisiti da rispettare e soddisfare, ma in generale tale fondo permette la sospensione delle rate del mutuo sino a diciotto mesi. Tale possibilità è stata estesa, mediante il Decreto Legge numero 9 (2020) anche a chi ha subito la sospensione dal lavoro, oppure la riduzione dell’orario lavorativo per un lasso di tempo quantomeno di trenta giorni.
In merito ai requisiti per aver accesso alla sospensione, circa quelli da rispettare a partire dal 01.01.24, anzitutto si parla del mutuo inerente l’acquisto di una prima casa, non di lusso e quindi non accatastata all’interno delle categorie A1, A8 e A9, e poi l’ISEE, non maggiore di trentamila euro.
Proseguendo poi, un mutuo il cui importo non sia maggiore di duecento cinquanta mila euro, e si deve trattare di un mutuo non già beneficiario della sospensione per un lasso temporale maggiore di diciotto mesi nel complesso. Al riguardo, all’interno del calcolo vi rientrano anche eventuali sospensioni concesse, in autonomia, dall’Istituto bancario. Inoltre, mutuo in ammortamento quantomeno da un anno.
Per beneficare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, in merito al Fondo Gasparrini, in aggiunta ai suddetti requisiti, occorre anche far parte della categorie dei dipendenti, anche nel caso del contratto para-subordinato, di rappresentanza o d’agenzia.
Quindi, un dipendente che abbia un mutuo nelle condizioni indicate, con ISEE non maggiore di trentamila euro, potrebbe aver modo di sospendere il pagamento delle rate, qualora si trovasse in una delle difficoltà previste. Ovvero, anzitutto sospensione/riduzione dello stipendio quantomeno del venti per vento, per un lasso di tempo da trenta a centocinquanta giorni continuativi. In tale casistica, la sospensione del muto sarà fino (al massimo) a sei mesi.
Qualora invece vi fosse la sospensione/riduzione dello stipendio del venti per cento fra cento cinquantuno e trecento due giorni consecutivi, la sospensione al massimo sarà di dodici mesi.
Nel caso di difficoltà economiche relative a condizioni di licenziamento, morte del mutuatario (a beneficio dei propri eredi), insorgenza di handicap grave dell’intestatario/uno dei contestatati del contratto di mutuo, sospensione dal lavoro/riduzione stipendio quantomeno del venti per cento oltre trecento tre giorni consecutivi, la sospensione sarà al massimo sino a diciotto mesi.
Nel caso in cui il soggetto avesse stipulato una polizza assicurativa a copertura del debito, non potrà aderirvi. La sospensione prevede la compilazione del modulo presente sul portale della Consap, da presentare all’istituto bancario che ha erogato il mutuo. Dovranno esser presentati anche la carta di identità e la documentazione attestante la condizione di difficoltà.
Più nel dettaglio, si tratta della cessione del rapporto lavorativo subordinato con attualità dello stato di disoccupazione. Dell’insorgenza di condizioni di non-autosufficienza/handicap grave dell’intestatario/uno dei contestatari. Della sospensione del lavoro quantomeno per trenta giorni lavorativi consecutivi. Della riduzione dell’orario lavorativo per un lasso di tempo, quantomeno di trenta giorni lavorativi consecutivi.
Questi alcuni dettagli generali sul tema, che è bene approfondire presso esperti del campo per saperne di più e chiarire eventuali dubbi. Qui, sul portale Consap, la pagina dedicata al fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa da poter consultare con tutti i dettagli preziosi ed utili da sapere.
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