Con la Dichiarazione dei Redditi possono essere detratte al 19% anche le spese mediche. Rientrano anche i trattamenti osteopatici? Scopriamolo.
Ogni anno, tramite la presentazione della Dichiarazione dei Redditi con Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche si possono indicare le spese mediche sostenute, ai fini dell’ottenimento di una detrazione IRPEF.
In particolare, si può beneficiare della detrazione fiscale pari al 19% per le spese sanitarie che eccedono la franchigia di 129,11 euro. Vi rientrano i costi per i farmaci, i ticket sanitari, le degenze ospedaliere, le prestazioni specialistiche e chirurgiche, le analisi diagnostiche, le cure termali e i dispositivi medici con marchio CE.
Per determinare la somma spettante a titolo di detrazione, bisogna applicare la percentuale del 19% alla differenza tra l’ammontare complessivo dei costi sanitari sostenuti e la soglia dei 129,11 euro.
In base alla Circolare 11/E di maggio 2014 dell’Agenzia delle Entrate, anche le spese affrontate per i trattamenti erogati da osteopati possono essere portate in detrazione perché fanno parte a tutti gli effetti delle spese sanitarie. Il beneficio spetta non solo per spese sostenute personalmente ma anche per quelle che riguardano familiari fiscalmente a carico.
La Circolare, inoltre, sottolinea che per ottenere l’agevolazione fiscale per le prestazioni osteopatiche non è richiesta la prescrizione medica ma è obbligatorio che sussistano specifici requisiti. Vediamo, dunque, quando è consentito ottenere la detrazione IRPEF al 19% per tale tipologia di trattamenti.
Spese osteopatiche detraibili con la Dichiarazione dei Redditi: le regole per accedere la beneficio fiscale
Le spese per i trattamenti di osteopatia sono detraibili con la Dichiarazione dei Redditi soltanto se sono resi da personale iscritto alle professioni sanitarie riconosciute, come medici chirurghi o fisioterapisti e se sono eseguiti in centri specializzati e autorizzati.
Per scoprire quali sono le professioni sanitarie, bisogna consultare l’elenco a disposizione sul portale web del Ministero della Salute.
Nel caso in cui, invece, la prestazione venga resa da un osteopata, non è possibile richiedere la detrazione IRPEF al 19% perché non fa parte delle figure sanitarie riconosciute. A stabilirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/2023.
Anche se, come abbiamo anticipato, per l’accesso all’agevolazione fiscale non è indispensabile la prescrizione medica, il contribuente deve possedere una certificazione attestante il costo del servizio offerto dal professionista sanitario, dalla quale sia chiara la figura professionale che ha reso la prestazione osteopatica e la tipologia della stessa prestazione.
Al pari delle altre spese mediche, infine, è obbligatorio che i pagamenti siano stati effettuati tramite strumenti tracciabili. L’unica eccezione si ha nel caso in cui il trattamento sia stato effettuato presso una struttura pubblica o una struttura privata accreditata al Servizio Sanitario Nazionale.