La Legge prevede, dopo una determinata soglia di età, una variazione dei requisiti per le prestazioni legate all’invalidità. Ecco quali sono le regole.
Uno dei dubbi più frequenti tra i percettori dei sussidi economici della riservati agli invalidi civili riguarda le conseguenze del raggiungimento dell’età pensionabile (ora pari a 67 anni). In alcuni casi, infatti, potrebbero esserci delle differenze a seconda dell’anzianità del percettore.
La Legge n. 118/1971 prevede che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni si considera la riduzione della capacità lavorativa (che deve essere inferiore almeno a un terzo); per chi ha più di 67 anni, invece, si considera l’alterazione nello svolgimento delle attività tipiche dell’età anagrafica.
Spetta alla Commissione media dell’ASL accertare il possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della pensione di invalidità, attribuendo una determinata percentuale di invalidità a seconda della gravità della patologia posseduta. Ma quando si ha diritto all’assegno e alla pensione di invalidità civile? Ecco cosa stabilisce la normativa.
Per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, il richiedente deve essere valutato dalla Commissione medica come invalido tra il 74% e il 99% e deve possedere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. Per la pensione di invalidità civile, invece, è necessaria un’invalidità totale, al 100%.
Ma cosa succede se il percettore raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia? Le due prestazioni non possono essere erogate dopo i 67 anni, perché si trasformano in “assegno sociale sostitutivo”. Questa conversione avviene automaticamente, senza la necessità di presentare alcuna richiesta.
La legge, tuttavia, ammette un’eccezione per coloro che hanno raggiunto l’età pensionabile. Gli invalidi civili possono continuare a beneficiare di tutte le agevolazioni sussidiarie riconosciute dalla normativa, come, ad esempio, l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Ma non potranno ricevere alcun sussidio di tipo economico.
L’unico ammesso per gli invalidi con più di 67 anni è l’indennità di accompagnamento. Si tratta della prestazione che spetta agli invalidi totali, che non riescono a deambulare o a svolgere le normali azioni quotidiane autonomamente, senza l’ausilio di un accompagnatore. La prestazione viene pagata per 12 mensilità e viene sospeso nel caso in cui il percettore venga ricoverato in una struttura pubblica o privata con spesa totale a carico dello Stato, per più di 29 giorni. Per l’anno in corso, l’indennità di accompagnamento è pari a 531,76 euro al mese.
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