L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’interessante comunicazione per evitare l’applicazione delle tasse sui premi di risultato. Ecco cosa ha stabilito.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante aspetto relativo alla conversione dei premi di risultato in contributi presso i Fondi pensionistiche complementari. Nel dettaglio, ha specificato il regime fiscale applicabile.
I premi di produzione rappresentano una retribuzione aggiuntiva che il datore di lavoro attribuisce ai dipendenti nel caso di raggiungimento di particolari risultati, in virtù di un aumento di produttività o di efficienza. Su tali somme, si applica un’imposta sostitutiva del 5%.
I lavoratori, tuttavia, possono scegliere di rinunciare ai premi di risultato e versare tali somme alle forme pensionistiche complementari. La previdenza complementare ha un’importante finalità, perché serve a integrare la futura prestazione pensionistica e, dunque, a percepire un importo più elevato.
Come evitare la tassazione del 5% sui premi di risultato? Il parere dell’Agenzia delle Entrate
La previdenza complementare consente ai lavoratori di ricevere un assegno pensionistico di importo più elevato e, quindi, assicura un adeguato livello di tutela ai contribuenti, perché spesso la previdenza obbligatoria non è sufficiente.
Per coloro che decidono di ricorrere a un Fondo di previdenza complementare sono previsti degli incentivi tributari, sia in relazione alla contribuzione sia alla tassazione delle prestazioni accreditate. In particolare, è stabilita la deducibilità fino a 5.164,57 euro, dal reddito complessivo IRPEF, dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro.
Gli interessati, poi, possono contare sulla non tassabilità, al momento della liquidazione della prestazione al lavoratore, della quota di contributi previdenziali non dedotta dal reddito in fase di accumulo, a causa della mancanza di capienza nel reddito indicato o per il superamento del limite massimo ammissibile di 5.164,57 euro.
La legge prevede che i contributi che vengono destinati alle forme pensionistiche complementari, in alternativa ai premi di risultato, non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Di conseguenza, tali somme non vengono tassate, neanche al momento dell’erogazione delle pensioni complementari.
Con il parere n. 154/E del 15 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Fondo di pensione complementare deve conoscere l’ammontare dei contributi che sono stati versati in sostituzione dei premi di risultato, perché questi ultimi vanno esclusi dalla determinazione della base imponibile della pensione.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha sottolineato che, per evitare la tassazione dei contributi versati al posto dei premi di risultato in fase di liquidazione, se è il datore di lavoro a informare il Fondo di previdenza complementare, il dipendente può essere esonerato da tale obbligo.