L’esenzione dal pagamento dell’IMU sulla prima casa si estende anche alle pertinenze, ma ci sono dei requisiti da rispettare per accedere all’agevolazione.
I benefici previsti per il pagamento dell’IMU si estendono anche alle pertinenze della residenza principale, ma entro limiti ben definiti dalla legge.
Il principio principale è che si possono contare fino a un massimo di tre pertinenze per ciascuna abitazione principale, accatastata in una di tali categorie: C2 (magazzini e locali di deposito come cantine e solai), C6 (stalle e scuderie, garage) e C7 (tettoie chiuse o aperte).
Le pertinenze devono essere accatastate in categorie differenti (ad esempio non possono rientrare tra le pertinenze ai fini dell’esenzione una cantina e un solaio entrambe in C2), ma possono essere accatastate insieme all’abitazione principale.
Di conseguenza, il contribuente che ha due box deve decidere quale prevedere come pertinenza dell’abitazione principale e quale separare ai fini IMU. Sulla prima si applicherà l’esenzione stabilita per la prima casa, mentre per la seconda l’aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale.
IMU sulle pertinenze: come si calcola?
Esiste un metodo grazie al quale si può usufruire dell’esenzione IMU anche per più di una pertinenza.
Questo è possibile nel caso di due pertinenze accatastate insieme all’abitazione. In tale ipotesi, anche si trovano nella stessa categoria, possono essere annesse entrambe alla prima casa. La terza pertinenza, però, dovrà essere per forza di una categoria differente.
Se, invece, all’immobile è accatastata solo una pertinenza, le altre due devono appartenere a una categoria catastale diversa. Nel caso in cui ci siano più di tre pertinenze, per quelle eccedenti si applica l’IMU ordinaria e non quella per la prima casa.
Tale principio è sancito per tutti i Comuni italiani che, pur godendo di un potere discrezionale relativamente alla determinazione delle imposte sugli immobili, non possono decidere in materia di pertinenze.
Ricordiamo, infine, che esiste una determinata regola per l’abbinamento delle pertinenze all’abitazione principale. La pertinenza deve essere realmente collegata, fisicamente o per utilizzo, alla prima casa. Se manca questo presupposto, non si può considerare un immobile alla stregua di pertinenza dell’abitazione principale, perché in tal caso l’unico obiettivo sarebbe quello di eludere la legge e pagare un’IMU ridotta.
Al riguardo, è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 25127 del 30 novembre 2009, ha stabilito che, in virtù dell’art. 817 del codice civile, si considerano pertinenze gli immobili destinati in maniera durevole a servizio oppure a ornamento di un altro immobile, sulla base del “criterio fattuale“, ossia sulla destinazione reale dell’immobile al servizio o a ornamento di un altro.