Di recente, sono state apportate delle modifiche alla normativa delle plusvalenze relative agli immobili ristrutturati con il Superbonus 110%. Ecco le novità.
Gli immobili che sono stati ristrutturati con il Superbonus 110% possono essere rivenduti, ma la legge impone il rispetto di regole specifiche, per evitare abusi da parte dei proprietari.
Per tale motivo, tramite la Risposta n. 156/2024 del 16 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono i limiti per il contratto di vendita con riserva di proprietà per gli edifici oggetto di Superbonus. In particolare, ha specificato qual è il regime della tassazione delle plusvalenze relative alla vendita con riserva di proprietà di immobili per i quali sono stati compiuti lavori edilizi di Superbonus.
La Legge di Bilancio 2024, infatti, ha previsto un’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze per le cessioni di immobili ristrutturati con Superbonus. Queste regole si applicano alle vendite concluse entro 10 anni dalla fine dei lavori. Ma analizziamo la vicenda sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate e scopriamo cosa stabilisce la normativa.
Con la Risposta n. 156/2024 del 16 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un soggetto che, nel 2021, aveva ottenuto in donazione il 50% di due immobili (l’altra metà era stata destinata al fratello). Dopo la ristrutturazione di entrambi gli edifici con Superbonus 110%, il fratello aveva proposto di acquistare la quota dell’altro, tramite una compravendita con riserva di proprietà.
In pratica, il prezzo sarebbe stato corrisposto in 120 rate mensili e la proprietà si sarebbe trasferita solo in seguito al pagamento dell’ultima rata. Ma l’Agenzia delle Entrate è stata interrogata ai fini del calcolo del periodo di 10 anni dalla conclusione degli interventi di ristrutturazione.
Per determinare l’applicazione delle plusvalenze del 26%, è necessario il pagamento dell’ultima rata. Per l’Agenzia delle Entrate il compratore può godere immediatamente dell’immobile in vendita e il venditore ha la garanzia di poter recuperare il bene se il prezzo non viene pagato del tutto.
Per capire la data per l’applicazione della tassazione, il momento rilevante è quello in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà dell’immobile, ossia quando viene versata l’ultima rata da parte dell’acquirente. Se tra la conclusione dei lavori di ristrutturazione e la cessione dell’immobile intercorrono più di 10 anni, non si applica alcuna plusvalenza.
In conclusione, chi ha intenzione di vendere una casa oggetto di Superbonus 110%, deve pagare un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza, ma soltanto se la vendita viene effettuata entro 10 anni dal termine dei lavori.
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