Quali sono le agevolazioni previste dalla legge 104, in particolare l’articolo 33 commi 3 e 6. Le varie opportunità concesse dalla norma.
Una materia molto delicata da affrontare è quella relativa alla legge 104/92, il quadro normativo di riferimento in Italia riguardo la disabilità sia per i diritti riconosciuti alla persona diversamente abile e ai suoi familiari, sia per l’ambito sociale della disabilità nel lavoro, nella scuola, nello attività ricreative e così via.
In particolare una delle questioni affrontate da questa norma, riveduta e aggiornata nel corso del tempo, è quella relativa al lavoro della persona disabile, ai suoi diritti e dei familiari nel contesto professionale. Si parla dunque di questioni molto importanti con una normativa che deve adeguarsi alle diverse situazioni e all’evoluzione della sensibilità sociale riguardo la disabilità.
Il rapporto del disabile con il mondo del lavoro è molto complesso e verte su questioni tecniche e ambientali, quanto su aspetti organizzativi e normativi. Non solo i diritti della persona disabile sono tutelati, ma anche quelli della famiglia che svolge un ruolo centrale nell’assistenza e nella cura di chi versa in condizioni di disabilità.
Con il comma 3 dell’articolo 33 della 104 si riconosce il diritto all’assistenza del disabile. Quindi il lavoratore che deve assistere un disabile ha diritto a fruire di 3 giorni al mese (lavoratore a tempo pieno) di permesso retribuito, anche se il disabile non è convivente, con obbligo di assistenza continua ed esclusiva.
Se esiste una convivenza con la persona disabile, i permessi sono concessi solo se non vi sia altra persona del nucleo familiare in grado di seguire la persona disabile. Il Consiglio di Stato e le circolari dell’Inps hanno definito meglio i casi in cui il lavoratore è valutato l’unico in grado di assistere la persona disabile.
Nel dettaglio incapacità lavorativa al 100% (familiare non lavoratore), invalidità di almeno i 2/3, età oltre i 70 anni con invalidità riconosciuta, età inferiore ai 18 anni, infermità temporanea. Se ci sono genitori ambedue lavoratori in presenza di un figlio minorenne disabile grave, i permessi sono concessi anche se ci sono familiari non lavoratori. Viene considerata anche la presenza di più di 3 figli minorenni o di un figlio sotto i 6 anni.
Il comma 6 riguarda la concessione, per lavoratori disabili gravi, la possibilità di scegliere tra 3 giorni al mese di permessi o di due ore giornaliere. I permessi giornalieri di 2 ore sono possibili solo se l’orario di lavoro è almeno di 6 ore al dì. Inoltre i lavoratori disabili gravi possono scegliere la sede di lavoro più vicina possibile a casa, richiedendo il consenso al trasferimento se necessario.
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