Ai disoccupati spetta la cd. NASpI, un vantaggioso sussidio economico per sopperire alla mancanza dello stipendio. Ma per ottenerlo sono necessarie due importanti condizioni.
La NASpI è l’indennità di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori subordinati che hanno perso il lavoro in maniera involontaria. Rientrano in tale categoria anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, il personale artistico e i dipendenti a tempo determinato delle Amministrazioni Pubbliche.
Poiché la disoccupazione deve derivare da eventi involontari, il sussidio non può essere percepito nel caso in cui il rapporto lavorativo si sia concluso a causa di dimissioni o risoluzione consensuale.
Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, le dimissioni sopraggiunte durante il periodo di maternità obbligatoria (cioè dai 300 giorni antecedenti la data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di età del bambino), la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, decisa nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro e la risoluzione consensuale derivante dal rifiuto del dipendente a trasferirsi presso una diversa sede della stessa azienda, situata a più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore.
Per legge, l’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta anche in seguito a licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e a licenziamento disciplinare. Ma, per ottenere la NASpI, è obbligatorio che intervenga anche un’altra condizione, ossia che il richiedente abbia maturato una certa anzianità contributiva. Scopriamo a quanto ammonta.
Vuoi presentare richiesta per la NASpI? Devi possedere necessariamente questo requisito
Come abbiamo anticipato, oltre allo stato di disoccupazione, il presupposto essenziale per percepire la NASpI è il possesso di un determinato requisito contributivo. Sono, infatti, necessarie almeno 13 settimane nei 4 anni antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
A tal fine, sono utili:
- i contributi previdenziali;
- i contributi figurativi per la maternità obbligatoria;
- i periodi di lavoro all’Estero negli Stati UE oppure convenzionati, nei quali è contemplata la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di lavoro svolti totalmente in un diverso Paese UE, se si tratta di lavoratori frontalieri o transfrontalieri;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli.
Non possono, invece, essere utilizzati per la maturazione del requisito contributivo ai fini della NASpI i versamenti figurativi derivanti da: malattia e infortunio sul lavoro, Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, contratti di solidarietà, assenza per permessi e congedi riconosciuti per l’assistenza ai disabili gravi, aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali.
Sono inefficaci, infine, i periodi lavorativi svolti all’Estero, presso Paesi con i quali l’Italia non ha stipulato accordi in ambito di assicurazione contro la disoccupazione.